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    DOTT.SSA GIADA PACIFICI - PSICOLOGA

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    Ruoli e funzioni del Perito, del Consulente Tecnico d’Ufficio e del Consulente Tecnico di Parte in ambito forense

    Fra le varie prestazioni professionali lo psicologo può effettuare le cosiddette Consulenze Tecniche, presso i vari Tribunali, sia in ambito civile (CTU) che penale (Perizia).

    Allo psicologo viene chiesto, sotto forma di quesiti, un parere tecnico di tipo psicologico: egli deve fare le sue indagini, rispondere puntualmente nella relazione finale alla serie di quesiti postigli ed esprimere il suo parere in modo chiaro e con adeguate motivazioni, per chiari i dubbi e permettere al giudice di prendere le sue decisioni.

    Il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), in civile, dovrà effettuare delle valutazioni rispetto l’ambito specifico, ovvero, ad esempio, nelle consulenze di affidamento e nelle consulenze di adozione dovrà valutare le capacità genitoriali, nel primo caso suggerendo anche il tipo di affidamento e le modalità di frequentazione del minore con il genitore non convivente.

    In ambito penale, invece, il Perito dovrà valutare la capacità di intendere e di volere – infermità o seminfermità psichica- di un individuo maggiorenne indagato per reato. In ambito penale minorile dovrà valutare  la capacità di intendere e di volere di un minore fra i 14 ed i 18 anni legata ad eventuale infermità mentale, ma in questo caso anche in relazione al concetto di maturità / immaturità e alla comprensione del disvalore delle proprie azioni. Sempre in penale, dovrà valutare la capacità di rendere testimonianza di un minore in ipotesi di abuso sessuale.

    Le parti in causa, una volta nominato il CTU, posso decidere di farsi assistere da un proprio consulente tecnico (CTP) che, oltre ad assistere alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. Il loro operato consiste nell’adoperarsi affinché i consulenti del giudice e il consulente dell’altra parte rispettino metodologie corrette ed esprimano giudizi scientificamente fondati. I CTP hanno il compito di tutelare, nei limiti etici della propria professione, la propria parte e di redigere alla fine le c.d. note critiche-psicologiche,  a supporto della relazione peritale d’ufficio o al contrario criticandone i contenuti, alle quali il  CTU/Perito deve comunque darne conto, generalmente mediante relazione scritta.

    Il consulente della parte non deve essere necessariamente essere iscritto ad un albo professionale, tuttavia è usuale, nonché consigliabile, che vengano nominati professionisti esperti nel settore (psicologi, psichiatri, ecc.). La nomina dei CTP è una facoltà, e non un obbligo, delle parti.

    Sempre in ambito civile, l’esame della personalità e la valutazione psicodiagnostica di un individuo è inoltre richiesta in tutte quelle situazioni in cui la legge prevede il Risarcimento del Danno Psichico e del Danno da Pregiudizio Esistenziale subito da un individuo in seguito all’esposizione di uno o più eventi traumatici (incidente stradale, errore professionale, mobbing, morte di un familiare, inquinamento ambientale, ecc) la cui responsabilità da parte di un soggetto esterno sia stata accertata. Gli avvocati della parte, posso richiedere in questi casi una consulenza psicologica per valutare la presenza del Danno alla Persona ed eventualmente la sua quantificazione. Il giudice, a sua volta, stabilirà se effettuare ulteriori accertamenti a riguardo, mediante la nomina di un CTU.

    Pacifici 10 Maggio 2015 Categories: psicologia giuridica Tags: Tag: affidamento dei figli tribunale civile, consulente tecnico di parte psicologo, consulenza tecnica psicologica, lo psicologo in ambito forense, psicodiagnostica, psicologo giuridico guidonia, psicologo guidonia, valutazione della capacità di intendere e volere, valutazione della capacità genitoriale

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