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La Consulenza Tecnica d’Ufficio nei casi di separazione e affido

La recente legge sull’affidamento condiviso (8 febbraio 2006 n. 54) sottolinea in primis il concetto di bigenitorialità allargata, intesa come necessità di ampliare la prospettiva di frequentazione e rapporto da parte del minore con entrambi i gruppi familiari (art. 155 c.c., 1° comma: “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare i rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”). Ciò presuppone una sempre maggiore necessità di approfondire le definizioni relative al concetto ancora generico di “capacità genitoriali”.

La Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) viene generalmente richiesta:

  • dal giudice quando la coppia genitoriale, e non più coniugale, non è in grado di accordarsi relativamente alla gestione dei figli che diventano oggetti di contesa nei conflitti genitoriali;
  • dal magistrato quando dal colloquio con i coniugi si rende conto della presenza in uno o in entrambi di anomalie nell’organizzazione mentale più o meno gravi che incidono o potrebbero incidere sullo sviluppo psico-evolutivo del minore;
  • su richiesta di uno dei genitori, che adduca un disturbo mentale dell’altro sia come causa del fallimento del rapporto coniugale, sia come motivo per avere l’affidamento della prole (prendendo spunto dall’art. 155 bis della stessa legge, in cui si afferma la necessità dell’affidamento esclusivo allorchè “Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore”).

L’obiettivo della Consulenza sarà dunque quello di valutare la presenza e la gravità del disturbo (nevrosi, psicosi, disturbi di personalità, ecc.) e le capacità genitoriali; inoltre il consulente  offre al giudice tutte quelle ulteriori notizie ed informazioni utili al fine di costruire la personalità dei genitori e l’ambiente familiare, precisandone, eventualmente, in quale misura il disturbo mentale riscontrato influisce sulle capacità educative, suggerendo le soluzioni più adeguate ai fini dell’affidamento della prole. In base al quadro psicologico delineato dal consulente, il giudice può adottare vari provvedimenti di affidamento della prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.

In presenza di un disturbo mentale grave, ad esempio, che limiti o escluda fortemente la capacità educativa di uno dei genitori, l’affidamento del minore all’altro si impone come scelta obbligata. Nel caso sia presente un disturbo lieve, che non incida sulla capacità genitoriale di crescere ed educare il figlio, lo stesso non rappresenta una controindicazione all’affidamento. Anche a fronte di una conflittualità al momento non diminuita, interviene la necessità di valutare le capacità genitoriali, per poter stabilire, al di la della psicopatologia conclamata, quando è possibile che un genitore non agisca direttamente a favore del figlio, ma al contrario possa procuragli difficoltà e, infine, disturbi di natura psicopatologica.

Naturalmente, nei casi in cui le capacità genitoriali di uno dei due genitori fossero diminuite o compromesse, creando danneggiamenti sulla prole, è ancora previsto l’affidamento esclusivo (art. 155-bis).
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Nei maggiori e più importanti tribunali italiani i giudici tendono a dare l’esclusivo solo in casi gravi, ovvero quando vi sono malattie psichiche o tossicodipendenze, o comunque quando emergono situazioni di grave pericolo per il minore, oppure in alcuni casi in cui i genitori abitano in città molto lontane fra loro.

La CTU viene espletata dallo psicologo giuridico mediante: incontri individuali e congiunti con i due genitori, incontri individuali con il minore, incontri genitori-figli, test psicologici e, se necessario, visite domiciliari presso le abitazioni dei genitori e incontri con le istituzioni che hanno avuto in carico la famiglia (servizi sociali, ASL, ecc).

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Aspetti psicologici della separazione conflittuale nei contesti giudiziari

La recente legge sull’affidamento condiviso (8 febbraio 2006 n. 54) sottolinea in primis il concetto di bigenitorialità allargata, intesa come necessità di ampliare la prospettiva di frequentazione e rapporto da parte del minore con entrambi i gruppi familiari (art. 155 c.c., 1° comma: “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare i rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”). Alla luce di questa legge, gli ex coniugi dovrebbero essere in grado di raggiungere un adeguato livello di consapevolezza dei propri ruoli e di avviare una positiva riorganizzazione del sistema familiare, anche dopo la separazione.

Purtroppo non sempre ciò accade. Molto spesso l’evento seprazione-divorzio sembra essere sempre più frequentemente connotato da una elevata conflittualità, che spesso spinge gli ex coniugi ad intraprendere tortuose, dolorose ed infinite contese giudiziarie per l’affidamento dei figli, utilizzando il sistema giudiziario in modo perverso, cioè come un campo di battaglia dove esprimere il proprio dolore, la propria rabbia per la perdita della felicità coniugale/genitoriale, impedendo così il “fisiologico” superamento della sofferenza.

L’esperienza clinica dimostra che le coppie conflittuali possono spesso rimanere intrappolate in un odio implacabile per molti anni se non per tutta la vita, attuando rivendicazioni infinite nel vano tentativo di vedersi riconosciuti i torti inflitti dall’altro.

Una ricerca Italiana (Francescato-Prezza-Di Cario-Bacaro, 1993), che  ha confrontato un gruppo di soggetti separati consensualmente con un altro separatosi giudizialmente, ha evidenziato la diversa modalità con cui i separati dei due gruppi spiegano i motivi della separazione: gli ultimi attribuiscono più spesso la separazione ai maltrattamenti e alla propria dipendenza dall’altro; qualificano il loro rapporto con i figli come più problematico; giudicano l’altro coniuge più negativamente e avvertono un maggiore senso di fallimento e sfiducia in sé. Chi ricorre alla separazione giudiziale attribuisce all’altro tutta la responsabilità della rottura e il procedimento giudiziario stesso rinforza poi questo atteggiamento perché conduce alla ricerca di un colpevole.

Bohannan (1985) descrive il processo di separazione attraverso la definizione di una serie di tappe successive che non possono essere superate se non si è conclusa positivamente quella precedente. Le prime fasi del processo riguardano la coppia in quanto tale e comportano la separazione emotiva dall’altro coniuge. Il secondo e terzo stadio riguardano la separazione legale vera e propria e la separazione economica dal partner. Emerge a questo punto il problema dei figli e i coniugi si trovano ad affrontare il divorzio genitoriale in cui la coppia deve definirsi come divisa con riferimento alla relazione coniugale ma ancora unita per quanto riguarda il ruolo genitoriale ed educativo. Il mancato superamento delle fasi precedenti rende molto problematico questo delicato momento, in quanto la questione dei figli si presta ad essere un pretesto di conflitto. Nelle separazioni più conflittuali i figli sono spesso il pretesto per tenere legato a sé l’altro coniuge. Il quinto stadio implica la separazione della comunità di appartenenza o la ridefinizione dei rapporti con essa. L’ultimo stadio è quello della separazione psichica che consistente nell’accettazione del nuovo proprio stato sociale e della lontananza dell’ex-coniuge e nella autoconsapevolezza di essere una persona autonoma e completa anche senza l’altro.

La rottura del legame affettivo di coppia, quale evento altamente stressante, può configurarsi in alcuni casi a rischio di scompenso psicopatologico, in soggetti  precedentemente ritenuti normali. Nella Sindrome di Medea, ad esempio, la madre mette in atto comportamenti vendicativi contro l’ex-marito allo scopo di distruggere la relazione tra padre e figli. Nel mobbing genitoriale invece, il contesto giudiziale consente al genitore mobbizzante (colui che ha assunto potere nella disputa coniugale grazie all’alleanza acquisita con i figli) di attuare comportamenti persecutori e denigratori verso il genitore mobbizzato, quali sabotaggi degli incontri genitore-figlio, emarginazione dei processi decisionali, delegittimazione familiare e sociale. L’obiettivo è quello di liberarsi della persona verso cui si nutre avversione e odio.
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Proprio l’alto livello di conflittualità dei genitori circa l’affidamento dei minori  spinge il giudice, nel corso del processo di separazione, a ricorrere al parere di un esperto (CTU) per decidere sull’affidamento dei figli minori. La consulenza tecnica d’ufficio, disposta per iniziativa del magistrato o su richiesta di una delle due parti, mira ad aiutare il magistrato stesso a conoscere la situazione familiare e a risolvere quindi il problema dell’affidamento dei minori quando non vi è un accordo fra le parti.

La difficoltà dei protagonisti infelici del conflitto familiare è che la reale motivazione che li spinge ad agire resta perlopiù inconscia, rendendo la situazione difficilmente risolvibile e superabile.

Quando nella relazione di coppia vi è un conflitto, il minore si troverà esposto a una condizione di rischio in quanto egli verrà facilmente coinvolto in dinamiche relazionali altamente disfunzionali. Non è trascurabile infatti quanto, in queste situazioni di separazione, l’adolescente rischi di svolgere l’inopportuno ruolo di “portavoce” o di “spia” di un genitore all’altro: sembra proprio questa posizione di stare fra i due genitori più che la separazione in sé ad influenzare negativamente il benessere psicologico dei figli. L’adattamento post-separazione dei figli dipende quindi molto dal modo in cui i genitori hanno vissuto la separazione e dal modo in cui gestiscono i rapporti fra loro in quanto genitori. La letteratura psicologica ha spesso designato i figli di genitori separati come “bambini a rischio” o come potenziali soggetti separati a loro volta. Le conseguenze della separazione sui figli sono determinate principalmente dalla modalità con cui i genitori vivono la crisi di coppia e la riversano sui figli.

Alla luce di queste riflessioni, sarebbe auspicabile sviluppare e diffondere delle azione preventive del conflitto coniugale,  mediante un percorso preparatorio sugli aspetti giuridici e psicologici della separazione-divorzio, allo scopo di evitare all’intero nucleo familiare l’estenuante e spesso dolorosa battaglia giudiziaria per l’affidamento dei figli, promovendo , quindi, la trasformazione del conflitto da competitivo o non efficace a collaborativo o efficace. Ciò si spiega con la necessità di privilegiare sempre l’interesse esclusivo dei minori (art. 155 c.c.) e quindi l’opportunità per gli stessi di poter avere rapporti sufficientemente equilibrati e adeguati.

In quest’ottica operano attualmente la Mediazione Familiare e il Diritto Collaborativo che hanno come obiettivo quello di aiutare i coniugi a risolvere questioni pratiche ed urgenti (custodia figli, le visite, il mantenimento, ecc), mediante la gestione dell’ostilità, per arrivare a soluzioni reciprocamente accettate e durature. Lo scopo è quello di evitare le battaglie legali attraverso un accordo o un compromesso fra le domande o gli interessi delle parti in lite. L’operazione di mediazione e il processo collaborativo avvengono in tempi, modi e luoghi diversi da quelli della separazione legale, nonostante ciò è necessario che facciano riferimento al quadro legale esistente.