La Consulenza Tecnica d’Ufficio nei casi di separazione e affido

La recente legge sull’affidamento condiviso (8 febbraio 2006 n. 54) sottolinea in primis il concetto di bigenitorialità allargata, intesa come necessità di ampliare la prospettiva di frequentazione e rapporto da parte del minore con entrambi i gruppi familiari (art. 155 c.c., 1° comma: “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare i rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”). Ciò presuppone una sempre maggiore necessità di approfondire le definizioni relative al concetto ancora generico di “capacità genitoriali”.
La Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) viene generalmente richiesta:
- dal giudice quando la coppia genitoriale, e non più coniugale, non è in grado di accordarsi relativamente alla gestione dei figli che diventano oggetti di contesa nei conflitti genitoriali;
- dal magistrato quando dal colloquio con i coniugi si rende conto della presenza in uno o in entrambi di anomalie nell’organizzazione mentale più o meno gravi che incidono o potrebbero incidere sullo sviluppo psico-evolutivo del minore;
- su richiesta di uno dei genitori, che adduca un disturbo mentale dell’altro sia come causa del fallimento del rapporto coniugale, sia come motivo per avere l’affidamento della prole (prendendo spunto dall’art. 155 bis della stessa legge, in cui si afferma la necessità dell’affidamento esclusivo allorchè “Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore”).
L’obiettivo della Consulenza sarà dunque quello di valutare la presenza e la gravità del disturbo (nevrosi, psicosi, disturbi di personalità, ecc.) e le capacità genitoriali; inoltre il consulente offre al giudice tutte quelle ulteriori notizie ed informazioni utili al fine di costruire la personalità dei genitori e l’ambiente familiare, precisandone, eventualmente, in quale misura il disturbo mentale riscontrato influisce sulle capacità educative, suggerendo le soluzioni più adeguate ai fini dell’affidamento della prole. In base al quadro psicologico delineato dal consulente, il giudice può adottare vari provvedimenti di affidamento della prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.
In presenza di un disturbo mentale grave, ad esempio, che limiti o escluda fortemente la capacità educativa di uno dei genitori, l’affidamento del minore all’altro si impone come scelta obbligata. Nel caso sia presente un disturbo lieve, che non incida sulla capacità genitoriale di crescere ed educare il figlio, lo stesso non rappresenta una controindicazione all’affidamento. Anche a fronte di una conflittualità al momento non diminuita, interviene la necessità di valutare le capacità genitoriali, per poter stabilire, al di la della psicopatologia conclamata, quando è possibile che un genitore non agisca direttamente a favore del figlio, ma al contrario possa procuragli difficoltà e, infine, disturbi di natura psicopatologica.
Naturalmente, nei casi in cui le capacità genitoriali di uno dei due genitori fossero diminuite o compromesse, creando danneggiamenti sulla prole, è ancora previsto l’affidamento esclusivo (art. 155-bis).
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Nei maggiori e più importanti tribunali italiani i giudici tendono a dare l’esclusivo solo in casi gravi, ovvero quando vi sono malattie psichiche o tossicodipendenze, o comunque quando emergono situazioni di grave pericolo per il minore, oppure in alcuni casi in cui i genitori abitano in città molto lontane fra loro.
La CTU viene espletata dallo psicologo giuridico mediante: incontri individuali e congiunti con i due genitori, incontri individuali con il minore, incontri genitori-figli, test psicologici e, se necessario, visite domiciliari presso le abitazioni dei genitori e incontri con le istituzioni che hanno avuto in carico la famiglia (servizi sociali, ASL, ecc).
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